Art. 5.
(Accesso al regime di convenzione).

      1. Hanno diritto all'accesso al regime di convenzione per l'erogazione delle prestazioni previste dall'articolo 2, comma 1, le strutture veterinarie private individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, con proprio decreto, sentita la Commissione e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua:

          a) le modalità per l'accesso delle strutture veterinarie private al regime di convenzione;

          b) le modalità per l'accesso all'erogazione delle prestazioni in regime di convenzione da parte dei proprietari di animali d'affezione aventi diritto ai sensi della presente legge;

          c) le prestazioni riconosciute in convenzione sulla base dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 2;

          d) la quota minima di partecipazione alla spesa veterinaria di cui all'articolo 3, comma 2;

 

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          e) il costo delle prestazioni erogate in regime di convenzione di cui all'articolo 3, comma 5.

      3. Per la determinazione delle tariffe delle prestazioni di medicina veterinaria di base di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.